Il provvedimento con cui l’Autorità competente dispone, ex art. 128 c.s., la revisione della patente di guida del conducente di un veicolo, non può essere motivato con un generico richiamo alla violazione contestata.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 9 aprile 2009, n. 2189, precisando, altresì, che l’Autorità competente ha l’obbligo di esternare le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida in relazione ai fatti accertati.
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