Riduzione imposta sull'ipoteca dei veicoli

In sede di conversione del D.L. 185/08, la L. 2/09 (pubblicata sulla GU n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n.14) ha inserito all'art. 3 - Blocco e riduzione delle tariffe - il comma 13 bis, che si riporta di seguito:

13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dell'imposta provinciale di trascrizione.