Rimborso Iva auto: necessaria l'inerenza con l'attività aziendale

La Commissione tributaria provinciale di Novara con sentenza n. 98/07 ha stabilito un principio molto importante in materia di Iva auto, statuendo che non può essere automaticamente predisposto il rimborso dell'Iva sulle auto aziendali basandosi su quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia C-228/05 del 14 settembre 2005 (la sentenza UE  ha eliminato le prescrizioni limitative della legislazione italiana in materia di rimborso Iva auto). Per ottenere il rimborso, dunque, è necessario che si dimostri l'inerenza della spese con l'attività dell'impresa, come stabilito dall'art. 19 del Dpr 633/72, con l'onere della prova a carico del contribuente. In difetto non si può procedere al rimborso, ma soltanto alla detrazione consentita dalla legge che è pari al 10%. Il principio si applica anche nel caso di autovetture di pregio date in uso a dirigenti e amministratori di aziende per il raggiungimento delle sedi dell'azienda: qui i giudici tributari hanno rinvenuto una scarsa inerenza con le finalità dell'azienda presumendo che l'auto sia stata assegnata per soddisfare interessi privati, più che per fini aziendali. La sentenza risulta particolamente importante perchè per la prima volta si esculde l'automaticità dell'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia.