Nella ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative comminate per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai Comuni è rimessa la scelta discrezionale in ordine alla loro destinazione salvo l’obbligo di devolvere una quota al finanziamento di opere e progetti per la sicurezza stradale.
Lo ha ricordato il Tar Puglia, con la sentenza 16 novembre 2009, n. 2693, respingendo un ricorso con cui si chiedeva l’annullamento della deliberazione con cui la Giunta Comunale di un paese del Brindisino aveva operato la ripartizione di tali proventi senza nulla destinare alla voce “Polizia Municipale”.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.