Non integra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 489 c.p. (uso di atto falso), l’esposizione, sul cruscotto della propria auto, della fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio per invalidi rilasciato ad altro soggetto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 11 giugno 2010, n. 22578, precisando, altresì, che la mera riproduzione fotostatica di un contrassegno invalidi non può essere ritenuta né una contraffazione né una falsificazione essendo palesemente inidonea, per le sue stesse modalità di realizzazione, a simulare l’atto originale.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.