Nella GU n. 217 del 18/9/2007 è stato pubblicato il decreto 22 Giugno 2007 recante “ Recepimento della direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”. Il provvedimento dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2007 non è consentito, per motivi concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, o
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di un veicolo di tale tipo.
A decorrere dal 1° ottobre 2007 non è consentito, per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale, e
b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente di tale tipo.
A decorrere dal 1° aprile 2008, non è consentito il rilascio di una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente decreto.