Ritrovamento di un veicolo rubato e obbligo di comunicazione alla compagnia assicuratrice

Risponde del reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita), chi, dopo aver incassato il risarcimento dalla compagnia di assicurazione, ritrova il veicolo rubato e non lo comunica tempestivamente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione penale, con la sentenza 8927/2012 spiegando che l’obbligo di immediata comunicazione trova il suo fondamento nel fatto che, in virtù delle clausole generali di contratto, una volta liquidato il danno la compagnia di assicurazione acquista la proprietà del veicolo.
La massima della sentenza è a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 2/2012 della Rivista