L’atto n. S 1076 recante “Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente ” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Casson ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente II (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 7ª (Pubb. istruz.). Attualmente il nostro sistema normativo prevede delle sanzioni di tipo contravvenzionale nel caso di atti lesivi dell’ambiente, che a livello pratico comportano anche termini brevi di prescrizione. Il presente disegno di legge si propone di cambiare l’attuale assetto normativo in materia ambientale rendendolo più organico e anche più aggressivo, attraverso la previsione di condotte delittuose dolose. In questo modo si intende anche dare attuazione alla decisione quadro 2003/80/GAI in materia di tutela penale dell’ambiente, adottata il 27 gennaio 2003 dal Consiglio dell’Unione europea. I reati contro l’ambiente vengono inseriti nell’impianto codicistico del codice penale attraverso il titolo VI-bis del libro II. I reati sono strutturati come delitti in cui si inquadrano tutte le condotte di dolosa trasgressione di vincoli normativi già esistenti. Tra le figure di reato si segnalano la fattispecie di associazione a delinquere volta a colpire la criminalità delle imprese, la frode in materia ambientale che si qualifica come una species rispetto ai reati di falso già previsti nel codice penale, punita più severamente per il caso in cui i documenti siano afferenti alla materia ambientale. Inoltre si prevedono anche degli effetti premiali nel caso di condotte virtuose poste in essere dall’autore del reato dopo la sua consumazione, come la diminuzione di pena per chi si adopera per evitare che il delitto sia portato a conseguenze ulteriori e collabora anche con l’autorità di polizia o giudiziaria ai fini di agevolare l’accertamento del reato. ll testo del disegno di legge è consultabile nella sezione "lavori preparatori".