L’atto n. S 1482 recante “Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo,nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcooliche” presentato al Senato di iniziativa del Sen. Saro ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente VIII (Lavori pubblici, comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea). Al fine di diminuire gli incidenti stradali legati al consumo di alcolici, soprattutto tra i giovani, si propone di istituire la pratica del guidatore designato. A norma dell’art 2 del presente ddl, il guidatore designato è colui che all’interno di un gruppo si impegna a non bere alcolici e superalcolici quando si reca in posti dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento. Si prevede a base della normativa, la cooperazione dei titolari o gestori di locali pubblici, che all’ingresso nel locale devono chiedere il nominativo del guidatore designato. Costui ha diritto all’ingresso gratuito, o alla consumazione gratuita di bevande analcoliche e si deve sottoporre alla rilevazione del tasso alcolemico all’uscita dal locale. Il presente ddl prevede la collaborazione dei gestori dei locali anche nella gestione dei controlli e la stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni accorsi sia nell’esercizio dell’attività, sia al guidatore designato entro le tre ore dall’uscita dei locali. Il testo della proposta di legge è consultabile nella sezione "Lavori preparatori" della Rivista.