L’atto n. S 567 recante “Introduzione dell’articolo 166-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di diritto di rivalsa” presentato al Senato d’iniziativa dei Senatori Caruso e Mugnai, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente II (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.), 10ª (Industria), 12ª (Sanita').In materia di diritto di rivalsa, la proposta di legge in esame introduce l’articolo 166-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209/2005, con l’intento di prevedere il diritto dell’Assicurazione di rivalersi, per i danni liquidati a terzi, sull’assicurato di cui sia stata accertata l’assunzione di sostanze psicotrope o lo stato di ebbrezza alcolica in misura pari o superiore a quella minima prevista dall’art. 186, comma 2 lett. b) CdS. Quindi il diritto di rivalsa diviene subordinato alla sussistenza di parametri previsti dalla legge e non più alla prova conseguita da parte dell’assicuratore dell'effettivo stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze psicotrope al momento del sinistro. Inoltre l'onere della prova del nesso causale tra stato di alterazione e sinistro viene spostata dall’assicuratore all’assicurato: quest'ultimo dovrà ovviamente provare l’insussistenza del nesso causale tra i fattori anzi detti. Il testo del documento è consultabile nel fascicolo n. 6 della Rivista.