S1713 recante “Modifiche all’articolo 689 del codice penale in materia di vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori o a infermi di mente”

L’atto n. S1713 recante “Modifiche all’articolo 689 del codice penale in materia di vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori o a infermi di mente”, presentato al Senato di iniziativa dei Sen. Ranucci e D’Alia, è stato assegnato il 16 settembre alla II Commissione permanente (Giustizia) per l’esame in sede referente. L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 12ª (Sanita') Si prevede la sostituzione dell’art. 689 del codice penale in tema di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente. Il disegno di legge prevede un inasprimento della pena già prevista dalla norma attualmente in vigore : dall’arresto fino ad 1 anno, all’arresto da 1 a 3 anni, con chiusura dell’esercizio commerciale, revoca dell’abilitazione o licenza alla vendita di bevande alcoliche e sanzione amministrativa pecuniaria a carico del minore o del soggetto affetto da malattia di mente. Il testo del disegno di legge è consultabile nel fascicolo corrente della Rivista.