Non viola il principio generale di certezza del diritto la disposizione di cui all'art. 4 della direttiva 2005/35, letto in combinato disposto con l'art 8 della stessa, allorquando obbliga gli Stati membri a punire gli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi se effettuati, intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. La Corte di Giustizia delle Comunità europee, ha così stabilito, quando è stata chiamata a decidere della questione relativa al temine "negligenza grave" contenuta nella normativa predetta. Con la sentenza del 3 giugno 2008, relativa al procedimento C-308/06, i giudici hanno stabilito che le disposizioni di cui alla direttiva 2005/35 in tema di inquinamento ambientale, devono essere trasposte nei singoli ordinamenti giuridici degli Stati mebri ed integrate con le disposizioni ivi contenute in materia di inquinamento ambientale e di sanzioni applicabili. Pertanto, la nozione generale di "negligenza grave" si specifica contenutisticamente con chiarezza e precisione con l'integrazione della normativa del singolo Stato e, di conseguenza, non viola i principio di certezza del diritto per indeterminatezza nella formulazione delle condotte sanzionabili. La sentenza e la massima saranno consultabili nel prossimo fascicolo della Rivista Giuridica.