Semplificazione delle procedure PRA

Nella seduta di ieri, 17 ottobre, la 1° Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato, ha continuato l’esame del provvedimento n. S 958 recante “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”. Il disegno di legge di iniziativa governativa, impatta sulla normativa del Pubblico Registro Automobilistico, prevedendo una serie di misure di semplificazione che si innestano nel generale quadro di sburocratizzazione dell’amministrazione statale, per la riduzione degli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese. In particolare, nella seduta di ieri, è stato prorogato il termine per la presentazione delle proposte emendative al 18 novembre 2013.
Si ricorda che, in materia di  Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il disegno di legge, all’articolo 10, introduce significative semplificazioni alle procedure, prevedendo:
• la trasmissione (esclusivamente a carico dei comuni) agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, dei dati relativi all’avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica;
• l’eliminazione dell’ obbligo a carico del cittadino di chiedere al PRA la perdita di possesso del veicolo (o il rientro in possesso, in caso di ritrovamento) e la sua sostituzione con la comunicazione d'ufficio dell'avvenuto furto (o del ritrovamento) da parte delle Forze dell'ordine cui il cittadino ha presentato la denuncia;
• invio per posta elettronica o con altra modalità telematica, delle informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli ai soggetti intestatari del veicolo stesso e senza oneri aggiuntivi a carico degli stessi;
• nel caso di trascrizione d'ufficio telematica al PRA, dei provvedimenti amministrativi e giudiziari, che la richiesta di aggiornamento degli archivi del PRA da parte dell'autorità giudiziaria e delle pubbliche amministrazioni sia inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) o mediante procedura telematica.