I giudici del TAR Puglia, con la sentenza n. 48 del 9 gennaio 2008 hanno operato una ricognizione dei requisiti di fatto che consentono di identificare l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio su strade private, stabilendo che a prescindere dall’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, se su una strada privata esiste il passaggio di una collettività di persone, se la via è collegata alla strada pubblica e se l’uso si è protratto nel tempo, tutto ciò denota l’esistenza di un diritto reale di uso pubblico.
Inoltre i giudici hanno specificato che la realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa dell’asfalto sono attività conformi all’esercizio del diritto d’uso ma non costituiscono attività idonee a realizzare un caso di accessione invertita, che per realizzarsi ex art. 43 Dpr n. 327/2001 comma 2 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità) necessita di un atto formale, anche se postumo, di acquisizione del bene.