Il Parlamento si è pronunciato sul regolamento che definisce le modalità e le condizioni cui devono attenersi le autorità pubbliche nell'aggiudicare contratti di servizio volti a garantire il trasporto pubblico su strada e su rotaia. (“Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1191/69 e n. 1107/70”)
Lo scopo della proposta di regolamento è di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire. A tal fine, stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
Il Parlamento propone una serie di emendamenti di compromesso tesi a giungere a un accordo con il Consiglio senza dover ricorrere alla procedura di conciliazione.
Se ciò fosse, l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico dovranno essere conformi alle disposizioni del regolamento dopo un periodo transitorio di 10 anni dalla sua entrata in vigore, ossia due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento si applica all'esercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia ed altri modi di trasporto su rotaia e su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico. Gli Stati membri, tuttavia, possono applicarlo anche al trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua interne e in acque marine nazionali «nella misura in cui non sono disciplinati da una specifica legislazione comunitaria».
Il regolamento stabilisce che l’autorità competente che decide di concedere all’operatore un diritto di esclusiva e/o una compensazione a fronte dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell'ambito di un contratto di servizio pubblico.