Servizio di taxi

Il servizio di taxi può essere legittimamente esercitato al di fuori del territorio di competenza purché il prelevamento dell’utente che ha chiamato da fuori distretto sia effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza e sempre che il taxi sia nella esclusiva disponibilità dell’utente chiamante.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 2 novembre 2010, n. 22296 precisando, altresì, che l’inizio del servizio taxi non coincide necessariamente con il prelevamento dell’utente chiamante bensì con la messa a disposizione del taxi a favore del cliente sempre che il tratto di strada percorso prima del prelevamento non sia gratuito e il taxi non sia stato occupato, per quel tratto, da un altro cliente.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente Fascicolo della Rivista