Sinistri: azione diretta del cittadino straniero nei confronti dell’assicuratore per la rc auto anche in assenza della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi

In caso di incidente stradale, il cittadino straniero può agire per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona non solo nei confronti del danneggiante ma anche direttamente nei confronti dell’assicuratore o, nei casi previsti dalla legge, del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi e senza alcuna disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza 11 gennaio 2011, n. 450 precisando, però, che in assenza della condizione di reciprocità non potranno esser fatti valere i danni da perdita o danneggiamento di cose.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.