L’automobilista che con la sua condotta imprudente provoca un grave incidente stradale, risponde del reato di omicidio colposo per la morte dell’altro conducente rimasto gravemente ferito nel sinistro anche se il decesso è in parte dovuto alla negligenza ed alla imperizia del personale medico curante.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza n. 22165/2011 sottolineando come, nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima, la colpa dei medici, anche se grave, non può essere considerata causa autonoma ed indipendente rispetto alla condotta di guida del responsabile del sinistro perché questi, provocando tale evento, ha reso necessario l’intervento dei sanitari la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico bensì un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale.