Il danno patrimoniale subito dal coniuge in conseguenza del venir meno dell’apporto economico della moglie, deceduta in un incidente stradale, deve essere calcolato solo in relazione a quelle spese della gestione familiare non soggette a contrazione a seguito del decesso e che la vittima contribuiva a sostenere con il proprio reddito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con sentenza 28 agosto 2009, n. 18800, precisando, altresì, che il calcolo del danno non può essere effettuato in relazione al reddito percepito dalla vittima perché parte di questo deve ritenersi destinato a consumi (come ad esempio quello alimentare) estranei alla comunione coniugale che la defunta realizzava nell’ambito familiare.
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