Il soggetto che, in conseguenza di un incidente stradale, abbia riportato una invalidità permanente con diminuzione della capacità lavorativa e di guadagno, ha diritto al risarcimento della differenza tra il reddito da lavoro dipendente percepito prima di essere licenziato a causa della invalidità sopravvenuta e i minori redditi da lavoro autonomo percepiti successivamente
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza 30 marzo 2010, n. 7631, precisando, altresì, che il risarcimento deve avvenire a titolo di lucro cessante.
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