Il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, se il reato contestato all’automobilista è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 26 ottobre 2010, n. 37922, ricordando che, ai sensi dell’art. 224 c.s., comma 3, in caso di estinzione del reato, l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 218 c.s., è devoluta alla competenza del Prefetto.
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