Con il decreto legge 23 ottobre 2008 , n. 162 recante “Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997” (in GU n. 249 del 23/10/2008) è modificato il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed è stabilito che per far fronte alla crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria, nei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, da adottarsi entro il 15 novembre 2008; entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..