Spese di custodia e rottamazione dei veicoli abbandonati sulle strade pubbliche

L’onere finanziario per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la demolizione dei veicoli abbandonati è posto a carico dell’ente proprietario o concessionario della strada sulla quale i veicoli sono stati rinvenuti, salvo rivalsa nei confronti dei proprietari o responsabili dell’abbandono dei medesimi.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza n. 12529/2011 sottolineando come tra i compiti affidati dalla legge agli enti proprietari o concessionari delle strade vi rientri anche la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, come i veicoli abbandonati, che ingombrano la sede stradale sostenendone i relativi costi economici.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 4 della Rivista.