Spese processuali

Il provvedimento con il quale il giudice dispone la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali deve essere adeguatamente motivato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, S.U. civili, con sentenza 30 luglio 2008, n. 20598 pronunciandosi sul ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva annullato il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada (e la relativa sanzione amministrativa-pecuniaria) compensando poi le spese di lite ritenendo sussistere “giusti motivi”. La Suprema Corte ha affermato, in particolare, che - nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) - il provvedimento di compensazione per “giusti motivi” può trovare un adeguato supporto motivazionale nelle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione di merito. Il testo della sentenza e la relativa massima possono essere consultati dagli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.