Non è mai configurabile lo stato di necessità nei confronti dell'automobilista che abbia colposamente determinato lo stato di pericolo posto a fondamento della invocata esimente.
E' quanto ribadito dalla IV sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 22154 del 3 giugno 2008, la cui massima è consultabile nella sezione giurisprudenza del corrente numero della Rivista.