Strumenti elettronici di controllo della velocità dei veicoli e tutela del diritto di difesa

Nel verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 142 c.s., l’omessa indicazione del numero di matricola dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la misurazione della velocità dei veicoli in transito non determina la violazione del diritto di difesa e, quindi, non può essere eretta a motivo di nullità della sanzione irrogata.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4564/2011 ricordando, altresì, che l’indicazione del numero di matricola dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione delle violazioni non è elemento essenziale del verbale di contestazione delle infrazioni.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 5 della Rivista.