La violazione delle norme sulla velocità, accertata a mezzo di apparecchiatura elettronica Telelaser (debitamente omologata) deve ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dal dispositivo elettronico impiegato nonché delle contestuali constatazioni personali degli agenti accertatori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 8 gennaio 2010, n. 171, precisando, altresì, che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dell'effettuazione dei rilievi e delle constatazioni personali degli agenti e che, conseguentemente, l’accertamento dell’infrazione tramite telelaser deve ritenersi valido salvo dimostrare il difetto di funzionamento del dispositivo.
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