Nella sezione "Normativa"della Rivista è consultabile la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui vengono trasmesse le Ordinanze del Tribunale Trieste n. R.G. 338012016 e n. R.G. 2970/16 e Ordinanza Tribunale di Ancona n. R.G. 2017/2001 che toccano aspetti fondamentali per la giusta interpretazione dell'art. 219 comma 3-ter del Codice della Strada che prevede che nel caso di revoca della patente di guida disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.