UE Recupero dei vapori di benzina

Il Parlamento ha adottato una direttiva che impone alle stazioni di servizio nuove e a quelle esistenti in fase di ristrutturazione, di equipaggiarsi di un sistema di recupero dei vapori di benzina emessi nell’atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore.
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio, il Parlamento ha adottato - con 598 voti favorevoli, 13 contrari e 15 astensioni - una direttiva che prevede una serie di misure per ridurre durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, la quantità di vapori di benzina emessi in atmosfera; ciò allo scopo di proteggere la salute umana e di tutelare l’ambiente.
Il termine per gli Stati membri entro il quale dovranno provvedere a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva è il 1° gennaio 2012.
 La direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (fase I del recupero dei vapori di benzina) intende recuperare i vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminal petroliferi e le stazioni di servizio.
La nuova direttiva avvia il sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina e impone il ricorso a un’attrezzatura finalizzata a recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio per trasferirli in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o riconvogliarli al distributore di benzina per rimetterli in vendita.
Le stazioni di servizio nuove e quelle di servizio esistenti in ristrutturazione, dovranno equipaggiarsi con un sistema della fase II se il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3 all’anno o se quello effettivo o previsto è superiore a 100 m3 all’anno e se sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. 
Inoltre, l’efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi dovrà essere pari o superiore all'85%, sulla base di un certificato emesso dal costruttore .
La stazione di servizio che abbia installato sul distributore di benzina un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina dovrà esporre un cartello che ne informi i consumatori.