U.E. - Requisiti assicurativi applicabili agli esercenti di aeromobili nell’Unione europea

E’ stata pubblicata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Requisiti assicurativi applicabili agli esercenti di aeromobili nell’Unione europea – Relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 785/2004 - ( doc. COM (2008) 216 definitivo).

 Il regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori e agli esercenti di aeromobili, che impone obblighi assicurativi minimi ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili non commerciali per quanto concerne la responsabilità nei confronti dei passeggeri, del bagaglio, delle merci trasportate e dei terzi è entrato in vigore il 30 aprile 2005.

 Il regolamento si applica a tutti i vettori e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuano voli all’interno dell’UE (a destinazione o in provenienza dallo stesso) o che lo sorvolano, entro certi limiti, eccezion fatta per gli aeromobili di Stato, gli aeromobili con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 20 kg, le macchine volanti con decollo mediante rincorsa, i palloni frenati (ancorati al suolo), i cervi volanti e i paracadute. Il regolamento stabilisce condizioni omogenee per tutti gli esercenti di aeromobili europei e dei paesi terzi nel momento in cui effettuano voli all’interno del territorio comunitario, a destinazione o in provenienza dallo stesso.

 Principio fondamentale  del regolamento è l’obbligo per tutti i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di essere assicurati in modo da coprire la propria responsabilità, nell’ambito del trasporto aereo, nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi, inclusi i rischi connessi ad atti di guerra e di terrorismo.