Unione Europea: ulteriori passi verso il rafforzamento dei diritti dei passeggeri aerei

Secondo il progetto di legge approvato in prima lettura dal Parlamento europeo il 5 febbraio u.s., i passeggeri di aerei ritardati o bloccati dovrebbero ottenere più facilmente un risarcimento e le compagnie aeree avrebbero regole più chiare su come gestire i reclami.
Nel progetto di legge si stabilisce inoltre che presso ogni aeroporto sia disponibile del personale che informi i passeggeri dei loro diritti e che riceva i loro reclami.
Nel caso di ritardo dei voli le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovrebbe essere fornita ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo l'orario iniziale di partenza e, novità molto importante rispetto alla normativa attuale, ai passeggeri che siano in possesso di un biglietto di ritorno non potrà essere rifiutato l’imbarco per il ritorno per mancata utilizzazione del viaggio di andata.
Per quanto concerne i bagagli, oltre ad una informativa sulle relative restrizioni da dare momento della prenotazione, è prevista la possibilità di portare in cabina in aggiunta all’attuale bagaglio autorizzato anche una borsa di dimensioni standard di acquisti fatti all’aeroporto, soprabito e borsa.
Per i reclami, se entro due mesi, la compagnia non fornisce risposta esaustiva questi devono intendersi accolti.
Se nella suddetta risposta è negato il risarcimento in base allaesimente delle circostanze eccezionali, al passeggero spetta una spiegazione esaustiva per iscritto.
Nella proposta di legge è previsto un elenco con l’indicazione specifica di quali siano le suddette circostanze.
Nel caso di circostanze di lunga durata le compagnie sono obbligate a pagare la sistemazione in albergo per un massimo di 5 notti.
Nel caso di fallimento del vettore è previsto che siano predisposti e assicurati ai viaggiatori dei meccanismi di garanzia (fondi, polizze assicurative).
Per una efficace applicazione della normativa in oggetto dovrebbero ovviamente essere garantiti alle Autorità nazionali i poteri per sanzionare i vettori inadempienti.
L’iter legislativo prevede che dopo l’approvazione del Parlamento europeo  il Consiglio dei ministri potrà accettare tale testo oppure adottare un’altra proposta e discuterne in Parlamento.