Uso abusivo del contrassegno invalidi

Non commette il reato di cui all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona) chi utilizza abusivamente il contrassegno invalidi in assenza del titolare del permesso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione penale, con la sentenza n. 24454/2011 precisando che l’esibizione del contrassegno sul parabrezza dell’autovettura non comporta l’attribuzione della qualifica di accompagnatore in capo al conducente ma è solo il presupposto necessario affinché il veicolo, posto a servizio della persona invalida, possa circolare in zone altrimenti interdette né costituisce una dichiarazione di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo del veicolo.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 5 della Rivista