Non risponde dei reati di truffa e sostituzione di persona l’automobilista che espone sul parabrezza del veicolo il contrassegno invalidi quando il relativo titolare non è a bordo del mezzo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione penale, con la sentenza 28 settembre 2010, n. 35004, precisando, altresì, che i veicoli a servizio delle persone invalide possono essere utilizzati per il soddisfacimento di qualsiasi esigenza del disabile e non solo per agevolarne la mobilità.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.