È legittimo l’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 142, comma 8, c.s. (eccesso di velocità) effettuato a mezzo autovelox anche se l’infrazione, commessa su strada urbana di scorrimento, non è stata contestata immediatamente e nonostante l’apparecchio impiegato per la rilevazione della velocità non abbia rilasciato alcuna documentazione fotografica.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II Sezione civile, con la sentenza 3 giugno 2009, n. 12843, ricordando, altresì, che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche può aver luogo su ogni tipo di strada e che la contestazione immediata deve essere effettuata solo quando possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio.
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