In caso di scontro tra veicoli, i conducenti coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo CID fornito dalla impresa di assicurazione. Se il modulo di constatazione amichevole dell’incidente viene firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, si presume che lo scontro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo che l’assicuratore fornisca prova contraria.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza 31 marzo 2010, n. 7781 sottolineando, altresì, che il modulo non compilato in tutte le sue parti perde l’efficacia di prova legale e le dichiarazioni in esso contenute vengono considerate argomenti di prova da valutarsi secondo il libero apprezzamento del giudice.
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