La Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2010, n. 280, ha dichiarato illegittimo l’art. 180, comma 4, del Codice della Strada, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali la facoltà di tenere a bordo, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.
In particolare, la Corte ha sottolineato come tale facoltà, che la norma denunciata limita ai soli veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone e a quelli adibiti a locazione senza conducente, trovi il suo fondamento in una esigenza di semplificazione nella gestione di tali servizi che, in realtà, riguarda ogni tipologia di servizio pubblico essenziale per l’esercizio del quale sia necessaria la gestione di un parco automezzi.
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