Veicoli in disuso: obbligo di copertura assicurativa

Anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, ancorché fortemente danneggiati o privi di parti essenziali per una autonoma circolazione, sono tenuti all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile prescritto dall’art. 193 C.d.s. per tutti i veicoli in circolazione. Da tale obbligo sono esclusi solo quei veicoli dei quali si riesca a dimostrare l’assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sez. civile, con sentenza 2 settembre 2008, n. 22035, precisando, altresì, che ai fini dell’esclusione dall’obbligo assicurativo di cui trattasi non rileva la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all’asporto ed alla successiva demolizione del veicolo. Il testo della sentenza e la relativa massima potranno essere consultati dagli abbonati sul prossimo fascicolo della Rivista.