Con il decreto 23 aprile 2008 , n. 100 “Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell’articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (GU n.131 del 6-6-2008) è stabilito che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale della quantità di biocarburanti e o degli altri carburanti rinnovabili, trasmette un rapporto documentato all’autorita' competente ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
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