Violazione degli obblighi di immissione di quota di biocarburanti.

Con il decreto 23 aprile 2008 , n. 100 “Regolamento   recante  le  sanzioni  amministrative  per  il  mancato raggiungimento  dell'obbligo  di  immissione  in consumo di una quota minima  di  biocarburanti,  ai sensi dell’articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (GU n.131 del 6-6-2008)  è stabilito che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso  di  violazione  degli  obblighi  di  immissione  in consumo nel territorio nazionale della quantità di biocarburanti e o degli altri carburanti  rinnovabili, trasmette  un  rapporto documentato all’autorita' competente ai fini  dell’applicazione  delle  sanzioni amministrative pecuniarie.

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