Violazione dell'obbligo di precedenza

Il soggetto tenuto al rispetto della precedenza in un incrocio stradale deve valutare, nei limiti della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e, persino, imperita.
E' quanto ha stabilito la III sezione penale di Cassazione con sentenza n. 12361 del 20 marzo 2008 (pubblicata nel corrente numero della Rivista) nella quale non è escluso il concorso di colpa di un ciclomotore (investito da un auto guidata ad alta velocità e da soggetto in stato di ebbrezza) che sia transitato senza rispettare l'obbligo di precedenza.