Affermare genericamente che una postazione di rilevamento elettronico della velocità è collocata su strada in modo visibile, non è sufficiente a provare tale requisito, anche se le affermazioni sono contenute nel verbale e provengono da Pubblico Ufficiale. Infatti incombe sul Comune l'onere di fornire la prova della visibilità delle postazioni suddette. Le dichiarazioni in merito alla visibilità, contenute nel verbale, non godono di fede privilegiata in quanto dipendono dalla percezione sensoriale dell'operatore e non costituiscono un dato oggettivo. E' quanto emerge dalla sentenza n. 264 del 30 agosto 2014 del Giudice di pace di Vasto, consultabile nella sezione "Giurisprudenza" della Rivista Giuridica".