In caso di modifica dell’orario di accesso ad una zona a traffico limitato il Comune deve darne idonea comunicazione agli utenti della strada modificando il cartello posto all’ingresso del varco o in altri modi equipollenti.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 6 novembre 2009, n. 23661, precisando, altresì, che in caso di omessa comunicazione, non può essere contestata l’infrazione di cui all’art. 7 c.s. al soggetto che abbia fatto affidamento sul cartello stradale posto all’ingresso del varco.
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